giovedì 31 marzo 2011

Ancora novità!

Riporto una sintesi presa dal Blog dell'Arch. Kristian Fabbri in merito alla pubblicazione del Decreto rinnovabili o decreto Romani.


Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 71 del 28-3-2011 - Suppl. Ordinario n.81 il Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n.° 28 “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttiva 2001/77/CE e 2030/30/CE”
Le novità per l’edilizia
- obbligo nei contratti di compravendita e locazione di inserire apposita clausola con la quale si da atto di aver ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici (art.11 comma 1 lettera c) che introduce un nuovo comma 2-ter all’art. 6 comma del Dlgs 192/2005)
- dal 1° gennaio 2012 obbligo di riportare negli annunci di vendita commerciale l’indice di prestazione energetica contenuto nell’attestato di certificazione energetica;
- nuovi limiti per la dotazione minima di energia da fonti rinnovabili nel caso di nuove costruzioni o ristrutturazioni rilevanti: il 50% dell’energia termica per la produzione di acqua calda sanitaria e, dal 1° gennaio 2017, il 50% dell’energia termica per il riscaldamento, raffrescamento ed acqua calda sanitaria (il 20% dal 31 maggio 2012, e il 25 % dal 1° gennaio 2014);
- gli obblighi di cui sopra non possono essere assolti mediante impianti termici per la produzione di energia termica alimentati esclusivamente elettrica da fonti rinnovabili. Ad esempio l’energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico che alimenta un pompa di calore elettrica (o un pannello radiante elettrico) non può essere computata per soddisfare i limiti di dotazione minima di impianti a rinnovabili di cui sopra;
- nuovi limiti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, dal 1° gennaio 2017 la potenza elettrica da fonti rinnovabili minima installata dovrà essere pari a 0,5 kW per metro quadro di superficie.

Il Dlgs 28/2011 contiene ulteriori elementi in merito ai criteri di incentivazione (regime di sostegno) dell'eneriga prodotta da fonti energetiche rinnovabili:
- dovrà ri-aggiornare il Contoenergia per il fotovoltaico (IV° Contoenergia elettrico)
- elimina la detrazione del 55% degli interventi di riqualificazione energetica sostituendolo con un "riconoscimento in bolletta" di una quota parte dei costi sostenuti (Contoenergia Termico), con modalità ancora da definire.

(Riproduzione riservata. Il materiale contenuto è consultabile e riproducibile a patto di citarne fonte ed autore ed i relativi link).



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1 commento:

  1. Ciao,
    ho visto che segui il mio blog, grazie.
    Ti segnalo il forum sugli stessi temi:
    http://www.certificazione.ra.it/forum/

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