giovedì 26 marzo 2015

PROSSIME MODIFICHE ai requisiti minimi prestazioni energetiche edifici e certificazione energetica


FACCIAMO CHIAREZZA:
In Emilia Romagna vi è una normativa regionale e tutte le modifiche alla suddetta norma devono essere approvate e deliberate dalla Giunta Regionale. E' sempre stato così fin dal 2008 e continuerà ad essere così, anche perché inizialmente lo stato Italiano aveva deciso di affrontare la questione energetica in maniera superficiale e approssimativa, prendendo anche multe europee e causando la partenza in proprio delle regioni più avanzate. Comunque le modifiche sicuramente ci saranno (la regione sta lavorando intensamente ad un nuovo provvedimento), ma saranno deliberate dalla Regione in un provvedimento tutto ancora da approvare e pubblicare (a breve a quanto pare). Ovviamente le modifiche recepiranno in tutto o in parte, con modifiche o senza modifiche, quanto stabilito dal decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), probabilmente nel tentativo di armonizzare la normativa regionale pregressa con quanto l'Europa richiede (edificio di riferimento...). Sicuramente il primo luglio 2015 in Regione ER, dal punto di vista energetico, le cose cambieranno solo se lo stabilirà una delibera regionale (tali informazioni sono state verificate anche con una telefonata in Regione)Le informazioni che circolano nei siti e nei convegni infatti spesso tralasciano questi aspetti (ovviamente vista la complessità della normativa differenziata regione per regione).

presentazione delle novità in elaborazione dalla Regione Emilia Romagna


tratto da http://www.ediltecnico.it/30368/certificazione-energetica-edifici-pronto-decreto-attuativo-si-parte-1-luglio/ :
Certificazione energetica edifici: pronto il decreto attuativo, si parte il 1° luglio

Lo schema di decreto ministeriale di attuazione del c.d. Decreto del Fare sulle prestazioni energetiche degli edifici è pronto. Si partirà dal prossimo 1° luglio 2015 per revisionare le metodologie di calcolo per misurare le prestazioni energetiche degli edifici e compilare la certificazione energetica.
Il decreto dello Sviluppo economico quindi rappresenta il primo passo dell’attuazione del decreto legge 63/2013 (Decreto del Fare), convertito nella legge 90/2013. Tale provvedimento, ricordiamo, ha modificato il decreto legislativo n. 192/2005 in attuazione della direttiva dell’Unione europea sugli edifici a energia quasi zero (direttiva 2010/31/UE), protagonisti, peraltro, del prossimo tour 2015 di Edifici 2020.
Il nuovo decreto era atteso dagli addetti ai lavori a seguito della pubblicazione delle norme UNI/TS 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica (acquista l’ebook sulle Norme UNI/TS 11300:2014).
Recentemente è intervenuto su queste pagine anche l’ing. Giorgio Pansa del Politecnico di Milano che ha analizzato le due norme tecniche (leggi l’analisi della parte 1 e l’analisi della parte 2).
Il nuovo decreto attuativo sulla certificazione energetica e le prestazioni minime degli edifici conterrà misure per uniformare la legislazione nazionale, oggi frammentata nelle varie Regioni che hanno legiferato in materia.
Non solo, il decreto definisce i nuovi standard minimi di prestazione energetica che gli edifici di nuova costruzione e quelli ristrutturati dovranno raggiungere per rispettare le disposizioni della direttiva sugli edifici a energia quasi zero.
In particolare, per gli edifici nuovi o quelli che subiscono interventi di ristrutturazione pesante, le nuove prestazioni energetiche dovranno essere in linea con quelle di un “edificio tipo” per posizione, volumi, destinazione d’uso, ecc.
Più leggere, invece, le prescrizioni per le ristrutturazioni leggere che dovranno rispettare solamente degli standard minimi, anch’essi previsti nel nuovo decreto.
Il testo conterrà anche la definizione di Edificio a Energia Quasi Zero. Inoltre a partire dal 31 dicembre 2020 tutti gli edifici di nuova costruzione dovranno essere NZEB. Quelli pubblici, invece, dovranno esserlo due anni prima: il 31 dicembre 2018.




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